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Aprire una nuova attività nell'artigianato

Per attività artigianali si intendono:

  • attività di servizi alla persona, quali acconciatori, estetisti, massaggiatori e attività del benessere, tatuatori e piercing;
  • attività nel settore dell’alimentazione, quali gelaterie, rosticcerie, kebab, gastronomie;
  • attività nel settore non alimentare, quali fabbri, falegnami, fotografi, orafi, vetrai, sarti.  
     

Sono attività artigianali tutte quelle attività svolte da imprenditori artigiani.

Per imprenditore artigiano si intende colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L’impresa artigiana può essere avviata anche in forma societaria: come società in nome collettivo, cooperativa, società in accomandita semplice o a responsabilità limitata, anche con socio unico a condizione che:

  • il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;
  • in presenza di più di due soci (accomandatari per le s.a.s.), la maggioranza svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
  • in presenza di due soci (accomandatari per le s.a.s.), almeno uno svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

Le categorie di imprese artigiane sono definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività (quali acconciatori, estetisti, installatori di impianti, autoriparatori, autotrasportatori) che richiedono una specifica preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia dei clienti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente. Per lo svolgimento di tali attività occorrono determinate certificazioni rilasciate dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato sulla base del possesso dei requisiti da parte del richiedente.

 

Iscrizione, Modifiche, Cancellazione Albo Artigiani

L’art. 28 della Legge Regionale n. 1 del 19/2/2008 ha semplificato la procedura di iscrizione, modificazione e cancellazione c/o l’ Albo delle Imprese Artigiane.

Il legale rappresentante dell’impresa artigiana, espletati gli adempimenti in materia urbanistica (certificato di agibilità/destinazione d’uso) igenico-sanitaria nonché eventuali adempimenti di esclusiva competenza del Registro delle Imprese, presenta direttamente, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla C.P.A. (presso la Camera di Commercio di Bari), la COMUNICAZIONE in bollo, utilizzando l’apposita modulistica, corredata dalle attestazioni di versamento dei diritti di segreteria, tasse di concessione regionale e governative, se dovute.

 La comunicazione può essere presentata anche per il tramite delle associazioni di categoria o altro soggetto (es. consulente, commercialista) appositamente delegato dal legale rappresentante dell’impresa, previa compilazione dell’apposita sezione contenuta nella modulistica.