TARSU

Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani

La TARSU è la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, istituita con il Decreto Legislativo 507/1993, che si paga per il servizio di smaltimento dei rifiuti effettuato dal Comune direttamente mediante appalto a ditta appositamente incaricata.
Essa viene calcolata in base alla superficie dei locali occupati a prescindere dal numero di persone che li detengono, ad eccezione dell’ipotesi di unico occupante che ha diritto ad una riduzione.
Oltre a variare da Comune a Comune la TARSU cambia anche a seconda dell’uso cui l’immobile è destinato. Il Comune ha adottato il proprio regolamento per la gestione della Tassa

A chi compete il pagamento

Sono tenuti al pagamento della TARSU tutti coloro che occupano o detengono locali nel territorio comunale. ll soggetto passivo della tassa è chi occupa di fatto l’immobile, sia esso proprietario, usufruttuario, locatario ecc. , in quanto usufruisce in concreto del servizio comunale. Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano o hanno a disposizione una casa, un negozio o qualsiasi immobile, o chiunque usufruisca di una occupazione di suolo pubblico. Il soggetto passivo della tassa ha il dovere di presentare la denuncia, originaria o di variazione, presso l'ufficio Tributi entro i tempi e i termini previsti; è sulla base della denuncia effettuata che l'ufficio provvederà al calcolo della tassa

Quando la tassa è dovuta

L'oggetto della tassazione è l'immobile occupato o detenuto a qualsiasi titolo. Ovviamente la tassa cambia in base all'uso cui l'immobile è destinato (abitazione, negozio, ufficio ecc.)

Quando la tassa non è dovuta

La tassa non è dovuta se i locali sono in ristrutturazione o sono, anche momentaneamente, liberi, da cose, persone e allaccio ENEL, previa presentazione di denuncia di cessazione.
Sono altresì escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie delle abitazioni, le aree a verde.

Denuncia della tassa

Quando si ha a disposizione un immobile occorre presentare la dichiarazione di iscrizione. Alla stessa maniera, quando si lascia un immobile occorre presentare la dichiarazione di cessazione. Se si effettua un cambio di abitazione occorre presentare entrambe le dichiarazioni (cessazione ed iscrizione). Le variazioni all'applicazione della TARSU avvengono tramite istanza, presentata dal contribuente.
Presso l’Ufficio anagrafe è possibile effettuare variazioni anagrafiche solo dopo avere effettuato gli adempimenti presso l’ufficio TARSU, per dare la possibilità all’utente di denunciare, contestualmente alla variazione di domicilio o all'iscrizione anagrafica, anche la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni.
Le istanze possono essere:

  • Istanza di prima iscrizione
  • Istanza di variazione
  • Istanza di cessazione

I contribuenti devono presentare al Comune di Cassano delle Murge, la denuncia originaria o di variazione dei locali o delle aree tassabili entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili.
In mancanza di variazioni, la denuncia vale anche per gli anni successivi.
Le denunce originarie, di variazione o di cessazione devono essere presentate su moduli appositi messi a disposizione dal Comune, o anche in carta semplice.

Termine di presentazione istanza per la cessazione

L'art. 64 del D.Lgs. 507/93 prevede l'onere a carico del contribuente di comunicare la cessazione dell'occupazione dei locali.
Il comma 3 stabilisce che la cessazione in corso di anno dell'occupazione o detenzione dei locali dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
Il comma 4 stabilisce che, in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, (Cessazione tardiva) il tributo non è dovuto per gli anni successivi se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione ovvero se la tassa sia stata pagata dal subentrante. Nel caso che non vi sia una tassazione a carico del subentrato, la denuncia di cessazione tardiva deve comunque essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
La tassa, sebbene sia riscossa in 2 rate (ogni rata copre 6 mesi), ha un andamento bimestrale, cioè la cancellazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione.

Documenti validi alternativamente per le denunce di cessazioni tardive:

  • Dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore attestante la data di rilascio dei locale.
  • Copia delle ultime bollette dell' energia elettrica.
  • Fattura di trasloco.
  • Provvedimento di esecuzione di sfratto.
  • Comunicazione di cessione del fabbricato.
  • Copia del contratto di compravendita.
  • Disdetta del contratto di affitto con relativa ricevuta

Modalità di calcolo

L'importo della tassa varia in base alla superficie e all'uso cui l'immobile è destinato. A seconda della categoria è applicata una diversa tariffa al metro quadrato.

Le tariffe

La tariffa per le abitazioni è pari a € 1,3635 per metro quadro (importo netto), cui si aggiungono le addizionali (10%) e il tributo provinciale (4%). Le altre tariffe variano in funzione della destinazione d'uso. 

Come e quando si paga

La tassa viene pagata a seguito di ricezione dell'avviso di pagamento relativo all'anno in corso. L'avviso di pagamento viene recapitato al domicilio indicato in sede di denucia della tassa. Le date di scadenza sono espressamente indicate nell'avviso di pagamento.
Il versamento avviene in due rate distanziate di 6 mesi. Il contribuente può tuttavia pagare in un unica rata entro la data di scadenza della prima rata.
Dall'anno 2008, l'ente ha attivato il pagamento tramite procedura MAV, consentendo in questo modo il pagamento, oltre che presso gli uffici postali, anche presso qualsiasi sportello bancario (in questi ultimi non sono previste commissioni a carico del contribuente). Inoltre, la procedura MAV consente il pagamento tramite internet per i contribuenti titolari di apposito collegamento home-banking messo a disposizione dalla propria Banca.
Per i contribuenti che dovessero aver smarrito l'avviso di pagamento o dovessero pagare un importo differente rispetto a quello indicato nell'avviso di pagamento, potranno ritirare il bollettino di pagamento presso l'ufficio tributi. In qust'ultimo caso il pagamento dovrà avvenire obbligatoriamente presso gli uffici postali sul conto corrente n. 62726450 intestato a COMUNE CASSANO DELLE MURGE - SERVIZIO TESORERIA TARSU.

Superfici tassabili

Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore. In base a quanto previsto dalla legge finanziaria 2005, la superficie minima denunciabile non può essere comunque inferiore all’80% di quella catastale.

Accertamenti

In caso di denuncia infedele o incompleta o omessa, l'ufficio comunale provvede ad emettere avvisi di accertamento e in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

Sanzioni

Le sanzioni applicabili ai contribuenti morosi si distinguono in base al tipo di violazione che può essere di carattere sostanziale o semplicemente formale. Le violazioni definite sostanziali vanno individuate nella omessa o infedele denuncia dei cespiti tassabili mentre le violazioni formali si riferiscono ad omissioni o inesattezze di dati da apporre in denuncia quali ad esempio il codice fiscale, il numero dei componenti il nucleo familiare ecc. Mentre nel primo caso si applica una soprattassa sul tributo, nel caso della seconda violazione il Comune può applicare una pena pecuniaria. E’ applicabile la sanzione anche nel caso di denuncia tardiva.

Denuncia tardiva

E’ definita denuncia tardiva quella presentata dopo il 20 Gennaio dell’anno di riferimento. A seguito di una denuncia tardiva, il Comune iscrive direttamente a ruolo il tributo come per la denuncia tempestiva con una soprattassa che varia a seconda che si tratti di ritardo inferiore o superiore al mese. Gli interessi per iscrizione tardiva vengono calcolati sulla somma dovuta a titolo di tributo addizionale soprattassa. Inserendo al momento del carico del tributo la data di denuncia sarà l’elaboratore stesso che calcolerà l’importo comprensivo della soprattassa e degli interessi.

Denuncia infedele

Il contribuente che non presenta la denuncia o presenta una denuncia incompleta o infedele è oggetto all’applicazione da parte del Comune di una soprattassa pari fino al 50% del tributo evaso o ad avviso di accertamento da parte dell’ente impositore. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali in conseguenza di denuncia omessa, infedele o incompleta si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 4 per cento annuale.

 

TARSU giornaliera

Cos'è

Per le occupazioni o detenzioni temporanee, effettuate con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o di aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa giornaliera. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Come si calcola

La misura tariffaria da applicare alle occupazioni o detenzioni temporanee di cui al comma 2 è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento. La misura tariffaria così ottenuta viene successivamente moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per la durata complessiva dell’occupazione.
L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare su apposito CCP o comunque nelle forme stabilite dall’Amministrazione comunale.

Sanzioni previste

La tassa giornaliera che non risulti versata all’atto dell’occupazione, anche abusiva, è recuperata unitamente agli interessi ed accessori, con applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge.

Accertamento e contenzioso:

Per l’accertamento e il contenzioso alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni previste per la tassa annuale.

Rifiuti speciali e assimilati

I locali e le aree di tipo industriale ove si producono i rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l’area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.).
A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso.
Ove risulti difficile determinare l’effettiva superficie produttiva di rifiuti speciali e/o pericolosi, si applicano le percentuali forfetarie di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta, secondo quanto previsto dal regolamento.

Riferimenti

D.lgs. 507/1993